Art. 24
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011. Leggi il testo vigente →
Non possono essere contemporaneamente consiglieri nello stesso comune gli ascendenti, i discendenti, il suocero ed il genero.
Testo vigente dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva