Art. 240

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[1]R. decreto 6 luglio 1890, art. 15, 16, 19, e legge 20 marzo 1865, art. 196.

[2]Sono applicabili alle amministrazioni provinciali le disposizioni degli art. 184, 185 e 186, per l'anno finanziario e per il bilancio di previsione, del quale fara' parte la contabilita' degli stabilimenti speciali amministrati dalla provincia a termini dell'art. 207, n. 2.

Testo vigente dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1898-05-04;164~art240 · fonte su Normattiva