Art. 244
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[1]Testo unico, art. 222.
[2]L'annullamento delle deliberazioni e' pronunciato dal prefetto, sentito il consiglio di prefettura.
[3]Contro il decreto di annullamento e' aperto ricorso al ministro dell'interno, il quale provvede con decreto reale, udito il consiglio di Stato.
Testo vigente dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva