Art. 245

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[1]Testo unico, art. 223, e legge 30 dicembre 1888.

[2]Sono applicabili alle provincie le disposizioni degli articoli 166, 194, 195, 196, 197, 198 e 199, salvo per quanto e' indicato nell'art. 237, e salvo, circa le modificazioni agli elenchi delle strade provinciali, il disposto dell'art. 14 della legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici.

[3]Sono sottoposte all'approvazione della giunta provinciale amministrativa le deliberazioni dei consigli provinciali relative alla creazione di stabilimenti pubblici a spese delle provincie.

Testo vigente dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1898-05-04;164~art245 · fonte su Normattiva