Art. 246
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[1]Testo unico, art. 224.
[2]Le deliberazioni dei consigli provinciali che porteranno modificazioni nell'andamento o nelle condizioni generali tecniche ed economiche delle strade che interessano diverse provincie, come pure quelle per cui si porterebbe qualche variazione al corso delle acque pubbliche, dovranno essere approvate dal Ministero dei lavori pubblici, previo parere del consiglio superiore.
Testo vigente dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva