Art. 247
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[1]Testo unico, art. 225.
[2]Il consiglio provinciale ha impiegati propri.
[3]I capi di servizio sono nominati dal consiglio provinciale, gli altri dalla deputazione.
Testo vigente dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva