Art. 249

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[1]Legge 11 luglio 1894, n. 287, art. 10.

[2]Durano in carica per un triennio i componenti delle seguenti commissioni nominate dai consigli provinciali:

[3]Consiglio di leva;

[4]Commissione per la requisizione dei quadrupedi;

[5]Consiglio scolastico;

[6]Revisori della lista dei giurati;

[7]Direzione provinciale del tiro a segno nazionale;

[8]Comitato forestale;

[9]Commissione per la liquidazione dei danni dell'emigrazione;

[10]Commissione per la vendita dei beni ecclesiastici;

[11]Commissione per rivendite di privative.

[12]In conformita' della presente disposizione restano modificati gli articoli delle leggi che istituiscono le dette commissioni.

Testo vigente dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1898-05-04;164~art249 · fonte su Normattiva