Art. 249
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[1]Legge 11 luglio 1894, n. 287, art. 10.
[2]Durano in carica per un triennio i componenti delle seguenti commissioni nominate dai consigli provinciali:
[3]Consiglio di leva;
[4]Commissione per la requisizione dei quadrupedi;
[5]Consiglio scolastico;
[6]Revisori della lista dei giurati;
[7]Direzione provinciale del tiro a segno nazionale;
[8]Comitato forestale;
[9]Commissione per la liquidazione dei danni dell'emigrazione;
[10]Commissione per la vendita dei beni ecclesiastici;
[11]Commissione per rivendite di privative.
[12]In conformita' della presente disposizione restano modificati gli articoli delle leggi che istituiscono le dette commissioni.
Testo vigente dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva