Art. 25
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[1]Testo unico, art. 191, e legge 11 luglio 1894, n. 287.
[2]Sono eleggibili a consiglieri provinciali tutti gli elettori iscritti, eccettuati:
[3]coloro che, non essendo domiciliati nella provincia, non vi possiedono beni stabili o non vi pagano imposta di ricchezza mobile; gli ecclesiastici e i ministri del culto contemplati dall'articolo 23;
[4]i funzionari cui compete la vigilanza sulla provincia e gl'impiegati dei loro uffici;
[5]coloro che hanno il maneggio del danaro provinciale o liti pendenti con la provincia;
[6]coloro che hanno stipendio dalla provincia o da altre aziende o dai corpi morali sussidiati dalla provincia, nonche' gli impiegati contabili ed amministrativi dei comuni e delle opere pie poste nella provincia;
[7]coloro che direttamente o indirettamente hanno parte in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni od appalti nell'interesse della provincia, od in societa' od imprese a scopo di lucro sovvenute in qualsiasi modo dalla provincia;
[8]gli amministratori della provincia e delle opere pie poste sotto la sua vigilanza dichiarati responsabili tanto in linea amministrativa che civile;
[9]coloro che avendo un debito liquido ed esigibile verso la provincia sono stati legalmente messi in mora;
[10]i magistrati di corte d'appello, di tribunale e di pretura nel territorio nel quale esercitano la loro giurisdizione.
Testo vigente dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva