Art. 250
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[1]Testo unico, art. 228, e regio decreto 26 aprile 1891, n. 221.
[2]I comuni e le provincie non possono mutare di rappresentanza se le variazioni della popolazione residente, desunte dai registri di anagrafe regolarmente tenuti, non si sono mantenute costanti per un quinquennio, ai termini dell'articolo 9 della legge 15 luglio 1891, n. 308.
[3]I mutamenti di rappresentanza sono ordinati con decreto del prefetto, salvo ricorso al Ministero.
Testo vigente dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva