Art. 252

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[1]Testo unico, art. 229, e legge 11 luglio 1894, n. 287, art. 9.

[2]I consiglieri comunali e provinciali durano in funzione sei anni: si rinnovano per meta' ogni tre anni e sono sempre rieleggibili.

[3]Dopo l'elezione generale la scadenza del primo triennio e' determinata dalla sorte. Nei comuni dove il consiglio e' composto di quindici membri se ne sorteggiano otto.

[4]In appresso la scadenza e' determinata dall'anzianita'.

[5]Perdendosi la qualita' di consigliere, si cessa dal far parte della giunta e della deputazione.

[6]Sono estratti a sorte i consiglieri che, oltre quelli i quali per qualsiasi ragione avranno cessato di appartenere al consiglio, ne dovranno uscire per arrivare alla meta' da surrogarsi ai termini del primo paragrafo del presente articolo.

[7]Nei comuni divisi in frazione la rinnovazione dei consiglieri comunali e' fatta separatamente per ciascuna frazione.

Testo vigente dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1898-05-04;164~art252 · fonte su Normattiva