Art. 252
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[2]I consiglieri comunali e provinciali durano in funzione sei anni: si rinnovano per meta' ogni tre anni e sono sempre rieleggibili.
[3]Dopo l'elezione generale la scadenza del primo triennio e' determinata dalla sorte. Nei comuni dove il consiglio e' composto di quindici membri se ne sorteggiano otto.
[4]In appresso la scadenza e' determinata dall'anzianita'.
[5]Perdendosi la qualita' di consigliere, si cessa dal far parte della giunta e della deputazione.
[6]Sono estratti a sorte i consiglieri che, oltre quelli i quali per qualsiasi ragione avranno cessato di appartenere al consiglio, ne dovranno uscire per arrivare alla meta' da surrogarsi ai termini del primo paragrafo del presente articolo.
[7]Nei comuni divisi in frazione la rinnovazione dei consiglieri comunali e' fatta separatamente per ciascuna frazione.
Testo vigente dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva