Art. 253
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[2]Durante il triennio si fa luogo ad elezioni suppletorie nei seguenti casi:
[3]1. quando il consiglio abbia per qualsiasi cagione perduto oltre un terzo dei suoi membri;
[4]2. quando un mandamento od una frazione di comune abbia perduto in tutto o anche per meta' i consiglieri rispettivamente assegnati.
[5]Le elezioni suppletorie si fanno entro tre mesi dalle verificate vacanze, purche' il rinnovamento generale o il rinnovamento parziale dei consigli non abbia da compiersi entro un termine minore di sei mesi.
[6]Il mandato dei consiglieri eletti in questi casi cessa insieme a quello del consiglio di cui fanno parte.
Testo vigente dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva