Art. 255
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[1]Testo unico, art. 232.
[2]Fra eletti contemporaneamente si avranno per anziani coloro che riuscirono nel primo scrutinio per maggior numero di voti, e quindi coloro che ne ottennero maggior numero negli scrutinii seguenti.
[3]A parita' di voti s'intende eletto o si avra' per anziano il maggiore d'eta'.
Testo vigente dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva