Art. 255

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[1]Testo unico, art. 232.

[2]Fra eletti contemporaneamente si avranno per anziani coloro che riuscirono nel primo scrutinio per maggior numero di voti, e quindi coloro che ne ottennero maggior numero negli scrutinii seguenti.

[3]A parita' di voti s'intende eletto o si avra' per anziano il maggiore d'eta'.

Testo vigente dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1898-05-04;164~art255 · fonte su Normattiva