Art. 257
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[1]Testo unico, art. 234.
[2]La qualita' di consigliere, di assessore o di deputato provinciale si perde verificandosi uno degli impedimenti, delle incompatibilita' o delle incapacita' contemplate dalla legge.
Testo vigente dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva