Art. 258

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[1]Testo unico, art. 236.

[2]I consiglieri, che non intervengono ad una intiera sessione ordinaria, senza giustificati motivi, sono dichiarati decaduti.

[3]Il deputato provinciale, o l'assessore municipale, che non interviene a tre sedute consecutive del rispettivo consesso, senza giustificato motivo, decade dalla carica.

[4]La decadenza e' pronunciata dai rispettivi consigli.

[5]Il prefetto la puo' promuovere.

Testo vigente dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1898-05-04;164~art258 · fonte su Normattiva