Art. 258
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011. Leggi il testo vigente →
[1]Testo unico, art. 236.
[2]I consiglieri, che non intervengono ad una intiera sessione ordinaria, senza giustificati motivi, sono dichiarati decaduti.
[3]Il deputato provinciale, o l'assessore municipale, che non interviene a tre sedute consecutive del rispettivo consesso, senza giustificato motivo, decade dalla carica.
[4]La decadenza e' pronunciata dai rispettivi consigli.
[5]Il prefetto la puo' promuovere.
Testo vigente dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva