Art. 26
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011. Leggi il testo vigente →
[2]Le liste elettorali devono essere compilate in doppio esemplare, e contenere, in ordine alfabetico, il cognome e nome e la paternita' di tutti gli elettori del comune con le indicazioni di cui all'art. 29.
[3]Con le stesse norme e guarentigie prescritte per la formazione delle liste, sara' compilato ed unito ad esse un elenco degli elettori che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 21.
Testo vigente dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva