Art. 260
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[1]Legge 11 luglio 1894, n. 287, art. 12.
[2]Quando il consiglio comunale non si pronunci sui ricorsi contro le operazioni elettorali e non dichiari la ineleggibilita' o decadenza incorsa da alcuno dei suoi membri nel termine di due mesi dalla notificazione del ricorso, vi provvede la giunta provinciale amministrativa.
[3]Lo stesso procedimento si applica al consiglio provinciale.
Testo vigente dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva