Art. 261

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[1]Testo unico, art. 238.

[2]Le funzioni dei consiglieri comunali e provinciali sono gratuite. Danno diritto pero' a rimborso delle spese forzose sostenute per la esecuzione di speciali incarichi.

[3]E' fatta facolta' ai consigli provinciali di decretare in favore dei membri della deputazione, non residenti nel capoluogo della provincia, delle medaglie di presenza corrispondenti alle spese di viaggio e di soggiorno a cui dovranno sottostare per intervenire alle sedute.

[4]Potra' pure essere stanziato in bilancio a favore del sindaco un annuo compenso per indennita'.

Testo vigente dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1898-05-04;164~art261 · fonte su Normattiva