Art. 262
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[1]Testo unico, art. 239.
[2]Chi presiede l'adunanza dei consigli, e' investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi e la regolarita' delle discussioni e deliberazioni.
[3]Ha la facolta' di sospendere e di sciogliere l'adunanza facendone processo verbale da trasmettersi al prefetto od al sottoprefetto, se si tratta di consiglio comunale o di giunta municipale, ed al ministro dell'interno, se degli altri.
[4]Puo' nelle sedute pubbliche, dopo aver dati gli opportuni avvertimenti, ordinare che venga espulso dall'uditorio chiunque sia causa di disordine, ed anche ordinarne l'arresto.
[5]Si fara' menzione di quest'ordine nel processo verbale, e sull'esibizione del medesimo si procedera' all'arresto.
[6]L'individuo arrestato sara' custodito per 24 ore, senza pregiudizio di procedimento avanti i tribunali, quando ne sia il caso.
Testo vigente dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva