Art. 267
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011. Leggi il testo vigente →
[1]Testo unico, art. 244.
[2]L'iniziativa delle proposte da sottoporsi ai consigli, spetta indistintamente all'autorita' governativa, ai presidenti ed ai consiglieri.
[3]Saranno prima discusse le proposte dell'autorita' governativa, poi quelle dei presidenti, ed infine quelle dei consiglieri per ordine di presentazione.
Testo vigente dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva