Art. 267

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[1]Testo unico, art. 244.

[2]L'iniziativa delle proposte da sottoporsi ai consigli, spetta indistintamente all'autorita' governativa, ai presidenti ed ai consiglieri.

[3]Saranno prima discusse le proposte dell'autorita' governativa, poi quelle dei presidenti, ed infine quelle dei consiglieri per ordine di presentazione.

Testo vigente dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1898-05-04;164~art267 · fonte su Normattiva