Art. 27
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011. Leggi il testo vigente →
[1]Testo unico, art. 32.
[2]Le liste elettorali sono permanenti. Esse non possono essere modificate che in forza della revisione annua, alla quale si procede in conformita' alle disposizioni seguenti.
Testo vigente dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva