Art. 270
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[1]Testo unico, art. 263.
[2]I comuni e le provincie sono tenuti a compiere gli atti di pubblica amministrazione che loro sono dalle leggi commessi nell'interesse generale; non hanno diritto per questo a compensi, a meno che siano determinati dalla legge.
Testo vigente dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva