Art. 271
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011. Leggi il testo vigente →
[1]Testo unico, art. 247.
[2]I consigli che omettono di deliberare sopra proposte della autorita' governativa e dei presidenti, a cui siano specialmente eccitati, si riputeranno assenzienti; se ne fara' constare nel processo verbale.
Testo vigente dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva