Art. 272
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[1]Testo unico, art. 248.
[2]Le deliberazioni dei consigli, importanti modificazioni o revoca di deliberazioni esecutorie, si avranno come non avvenute, ove esse non facciano espressa e chiara menzione della revoca o della modificazione.
Testo vigente dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva