Art. 273

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[1]Testo unico, art. 249, legge 20 marzo 1865, art. 222, e legge 30 dicembre 1888, art. 66.

[2]I consiglieri, gli assessori, i deputati provinciali e i membri della giunta provinciale amministrativa si asterranno dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti o contabilita' loro proprie, verso i corpi cui appartengono, cogli stabilimenti dai medesimi amministrati, o soggetti alla loro amministrazione o vigilanza; come pure quando si tratta d'interesse proprio, o d'interesse, liti o contabilita' dei loro congiunti od affini sino al quarto grado civile, o di conferire impieghi ai medesimi.

[3]Si asterranno pure dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni di diritti, somministranze od appalti d'opere nell'interesse dei corpi cui appartengono o soggetti alla loro amministrazione, vigilanza, o tutela.

Testo vigente dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1898-05-04;164~art273 · fonte su Normattiva