Art. 274

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[1]Testo unico, art. 250.

[2]I consiglieri votano ad alta voce per appello nominale, o per alzata e seduta.

[3]Le sole deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto.

[4]Nessuna deliberazione e' valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.

[5]Le schede bianche e le non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

[6]Non si puo' procedere in alcun caso al ballottaggio salvo che la legge disponga altrimenti.

Testo vigente dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1898-05-04;164~art274 · fonte su Normattiva