Art. 274
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[1]Testo unico, art. 250.
[2]I consiglieri votano ad alta voce per appello nominale, o per alzata e seduta.
[3]Le sole deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto.
[4]Nessuna deliberazione e' valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.
[5]Le schede bianche e le non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
[6]Non si puo' procedere in alcun caso al ballottaggio salvo che la legge disponga altrimenti.
Testo vigente dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva