Art. 275
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[1]Testo unico, art. 251.
[2]Terminate le votazioni, il presidente, coll'assistenza di tre consiglieri, ne riconosce e proclama l'esito. Si intende adottata la proposta se ottenne la maggioranza assoluta dei votanti.
Testo vigente dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva