Art. 277
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011. Leggi il testo vigente →
[1]Testo unico, art. 253.
[2]Ogni consigliere ha diritto che nel verbale si faccia constare del suo voto e dei motivi del medesimo ed eziandio di chiedere le opportune rettificazioni.
Testo vigente dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva