Art. 279
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[1]Testo unico, art. 255.
[2]Sono nulle di pien diritto le deliberazioni prese in adunanze illegali o sovra oggetti estranei alle attribuzioni del consiglio o se si sono violate le disposizioni delle leggi.
Testo vigente dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva