Art. 280
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[1]Testo unico, art. 256.
[2]Gli amministratori, che ordinano spese non autorizzate dal bilancio e non deliberate dai rispettivi consigli, o che ne contraggono l'impegno, ne rispondono in proprio e in solido.
[3]La responsabilita' delle spese che fossero deliberate come urgenti dalla giunta municipale o dalla deputazione provinciale cessa solamente allorche' ne sia avvenuta la ratificazione dei rispettivi consigli.
[4]Sulla responsabilita' degli amministratori pronunciano il consiglio di prefettura e la corte dei conti nell'esame e giudizio dei conti.
[5]Col regolamento sono stabilite le modalita' del procedimento.
Testo vigente dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva