Art. 281
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011. Leggi il testo vigente →
[2]I tesorieri comunali e provinciali devono rendere i conti nel termine di tre mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferiscono.
[3]Qualora i conti non siano presentati entro tale termine, il consiglio di prefettura li fara' compilare d'ufficio a spese dei tesorieri.
[4]I consigli comunali e provinciali devono discutere i conti nella prima sessione dopo la loro presentazione, purche' dal giorno di questa sia decorso un mese. Se la discussione non avviene entro tale termine, l'esame dei conti e' deferito direttamente al consiglio di prefettura.
[5]Il consiglio di prefettura deve pronunziare sui conti entro sei mesi dalla loro presentazione, salvo ricorso alla corte dei conti.
[6]I conti della provincia sono sottoposti al giudizio della corte dei conti, la quale giudichera' con giurisdizione contenziosa, e in caso di reclamo od appello, ne giudichera' la corte stessa a sezioni riunite.
Testo vigente dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva