Art. 283

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[1]Testo unico, art. 259.

[2]Ogni deliberazione dei consigli provinciali o comunali di spese per opere, lavori od acquisti il cui ammontare oltrepassi le lire 500 (cinquecento), deve essere accompagnata dal progetto e perizia che fissi l'ammontare della spesa, e deve indicare i modi di esecuzione e i mezzi di pagarla.

[3]Non si potra' deviare dal progetto, ne' variare il contratto, senza consultare di nuovo il consiglio.

Testo vigente dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1898-05-04;164~art283 · fonte su Normattiva