Art. 283
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011. Leggi il testo vigente →
[1]Testo unico, art. 259.
[2]Ogni deliberazione dei consigli provinciali o comunali di spese per opere, lavori od acquisti il cui ammontare oltrepassi le lire 500 (cinquecento), deve essere accompagnata dal progetto e perizia che fissi l'ammontare della spesa, e deve indicare i modi di esecuzione e i mezzi di pagarla.
[3]Non si potra' deviare dal progetto, ne' variare il contratto, senza consultare di nuovo il consiglio.
Testo vigente dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva