Art. 284
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[2]La sovrimposta alle contribuzioni dirette stabilita dalle provincie e dai comuni per far fronte alla deficienza dei loro bilanci deve colpire con eguale proporzione tanto l'imposta sui terreni quanto quella sui fabbricati.
[3]La facolta' delle provincie e dei comuni di sovrimporre ai tributi diretti sui terreni e sui fabbricati e' limitata, per ciascuno di essi, a centesimi cinquanta per ogni lira d'imposta principale risultante dai ruoli.
[4]Le giunte provinciali amministrative possono autorizzare i comuni ad aumentare fino a questo limite la loro sovrimposta, applicata prima della promulgazione della legge 23 luglio 1894, n. 340, od anche ad eccederlo, quante volte l'aumento o l'eccedenza dipendano da spese strettamente obbligatorie per disposizione di legge, o per contratti autorizzati prima della promulgazione della legge stessa, e premessa in ogni caso l'applicazione del dazio di consumo, delle tasse di esercizio e rivendita, sulle vetture e domestici e d'una almeno delle tre tasse sul valore locativo, di famiglia o sul bestiame.
[5]La giunta provinciale, sentito il consiglio comunale, specifica le spese delle quali ricusa l'approvazione.
[6]Eguale autorizzazione puo' essere data per le stesse ragioni alle provincie con decreto reale, sentito il consiglio di Stato.
Testo vigente dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva