Art. 285

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[1]Legge 23 luglio 1894, n. 340, art. 3, e legge 1° maggio 1890, n. 6837.

[2]Ogni contribuente puo' ricorrere alla giunta provinciale amministrativa contro le deliberazioni del consiglio comunale per aumento ed eccedenza di sovrimposta, e alla sezione quarta del consiglio di Stato, anche per il merito, contro le decisioni della giunta provinciale.

[3]Contribuenti e comuni possono pure far ricorso al Re contro le deliberazioni del consiglio provinciale per aumento ed eccedenza, e contro il decreto reale alla sezione quarta del consiglio di Stato, anche per il merito.

[4]Tutti i termini pel ricorso e pel procedimento in sede contenziosa sono ridotti alla meta'.

Testo vigente dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1898-05-04;164~art285 · fonte su Normattiva