Art. 287

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[1]Legge 4 agosto 1895, n. 516.

[2]I comuni e le provincie che eccedono il limite legale della sovrimposta possono essere autorizzati, con decisioni delle giunte provinciali amministrative, o per decreto reale, inteso il consiglio di Stato, a seconda della rispettiva competenza, a mantenere nei loro bilanci le spese aventi per oggetto la istruzione, la beneficenza, l'agricoltura, il tiro assegno, la societa' di storia patria, od altri uffici o servizi di evidente utilita' pubblica, quando le spese stesse servano alla conservazione d'istituzioni od alla soddisfazione d'impegni preesistenti alla legge 23 luglio 1894, n. 340, e sieno contenute entro i limiti dei rispettivi stanziamenti fatti per l'esercizio 1894.

Testo vigente dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1898-05-04;164~art287 · fonte su Normattiva