Art. 288

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[1]Testo unico, art. 260.

[2]Le spese facoltative dei comuni, delle provincie e dei consorzi loro devono avere per oggetto servizi ed uffici di utilita' pubblica, entro i termini della rispettiva circoscrizione amministrativa.

Testo vigente dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1898-05-04;164~art288 · fonte su Normattiva