Art. 288
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[1]Testo unico, art. 260.
[2]Le spese facoltative dei comuni, delle provincie e dei consorzi loro devono avere per oggetto servizi ed uffici di utilita' pubblica, entro i termini della rispettiva circoscrizione amministrativa.
Testo vigente dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva