Art. 289
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[2]Sara' sempre necessario il consenso dei consigli per eseguire opere attorno a costruzioni di cui le leggi pongano eventualmente il ristabilimento o la riparazione a carico del corpo che essi rappresentano, quando tali opere interessino la sicurezza e la solidita' delle costruzioni stesse.
[3]Il consenso e' dato con deliberazione soggetta alle stesse regole prescritte per le opere eseguite a spese dirette dal corpo medesimo, e la sua mancanza, oltre il dar diritto di ottenere immediatamente dal giudice ordinario la inibizione contro la prosecuzione delle opere, ne rendera' gli autori responsabili in proprio.
[4]Contro detta deliberazione e' aperto ricorso, anche per il merito, alla giunta provinciale amministrativa in sede contenziosa, ai termini dell'art. 1, n. 2, della legge 1° maggio 1890, n. 6837.
Testo vigente dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva