Art. 29

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[1]Legge 11 luglio 1894, art. 2.

[2]Chi presenta la domanda per essere iscritto nella lista elettorale del comune deve corredarla con le indicazioni comprovanti:

[3]1° la paternita', il luogo e la data della nascita;

[4]2° l'atto, ove occorra, che provi il domicilio e la residenza nel comune: se non ha l'abitazione nel comune, deve indicare in quale sezione elettorale chiede di essere iscritto;

[5]3° i titoli in virtu' dei quali, a tenore della presente legge, domanda la iscrizione; e tutti gli altri documenti necessari a provare che il richiedente possiede i requisiti ad essere elettore.

[6]I documenti, titoli, certificati di iscrizione nei ruoli delle imposte dirette, che fossero richiesti a tale oggetto, sono esenti da qualunque tassa e spesa.

[7]I non cittadini devono giustificare l'adempimento delle condizioni prescritte dall'ultimo capoverso dell'art. 12.

Testo vigente dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1898-05-04;164~art29 · fonte su Normattiva