Art. 29
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011. Leggi il testo vigente →
[1]Legge 11 luglio 1894, art. 2.
[2]Chi presenta la domanda per essere iscritto nella lista elettorale del comune deve corredarla con le indicazioni comprovanti:
[3]1° la paternita', il luogo e la data della nascita;
[4]2° l'atto, ove occorra, che provi il domicilio e la residenza nel comune: se non ha l'abitazione nel comune, deve indicare in quale sezione elettorale chiede di essere iscritto;
[5]3° i titoli in virtu' dei quali, a tenore della presente legge, domanda la iscrizione; e tutti gli altri documenti necessari a provare che il richiedente possiede i requisiti ad essere elettore.
[6]I documenti, titoli, certificati di iscrizione nei ruoli delle imposte dirette, che fossero richiesti a tale oggetto, sono esenti da qualunque tassa e spesa.
[7]I non cittadini devono giustificare l'adempimento delle condizioni prescritte dall'ultimo capoverso dell'art. 12.
Testo vigente dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva