Art. 292
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[1]Testo unico, art. 265.
[2]Ove malgrado la convocazione dei consigli non potesse aver luogo alcuna deliberazione, il prefetto provvedera' a tutti i rami di servizio e dara' corso alle spese rese obbligatorie, tanto per disposizione di legge, quanto per antecedenti deliberazioni esecutorie.
Testo vigente dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva