Art. 294
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[1]Testo unico, art. 267.
[2]I membri delle amministrazioni ed uffizi provinciali e comunali sono responsabili delle carte loro affidate.
[3]Occorrendo di consegnarle ad altri per servizio pubblico, si osserveranno le forme stabilite dai regolamenti d'amministrazione.
[4]Le persone che le avranno ricevute ne rimarranno a loro volta contabili.
[5]L'autorita' giudiziaria, dietro richiesta del prefetto o sotto prefetto, procedera' all'immediato sequestro delle carte presso i detentori.
Testo vigente dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva