Art. 294

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[1]Testo unico, art. 267.

[2]I membri delle amministrazioni ed uffizi provinciali e comunali sono responsabili delle carte loro affidate.

[3]Occorrendo di consegnarle ad altri per servizio pubblico, si osserveranno le forme stabilite dai regolamenti d'amministrazione.

[4]Le persone che le avranno ricevute ne rimarranno a loro volta contabili.

[5]L'autorita' giudiziaria, dietro richiesta del prefetto o sotto prefetto, procedera' all'immediato sequestro delle carte presso i detentori.

Testo vigente dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1898-05-04;164~art294 · fonte su Normattiva