Art. 295

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011. Leggi il testo vigente →

[1]Testo unico, art. 268.

[2]I consigli comunali e provinciali possono essere sciolti per gravi motivi d'ordine pubblico, o quando richiamati all'osservanza di obblighi loro imposti per legge persistono a violarli. Dovra' procedersi alla nuova elezione entro il termine di tre mesi.

[3]Per motivi amministrativi, o d'ordine pubblico, il termine puo' essere prorogato fino a sei mesi.

[4]Lo scioglimento e la proroga del termine sovra stabilito sono ordinati per decreto reale, il quale deve essere preceduto da una relazione contenente i motivi del provvedimento.

[5]Questi decreti sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del Regno, e un elenco ne viene comunicato ogni tre mesi al Senato e alla Camera dei deputati.

Testo vigente dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1898-05-04;164~art295 · fonte su Normattiva