Art. 295
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[1]Testo unico, art. 268.
[2]I consigli comunali e provinciali possono essere sciolti per gravi motivi d'ordine pubblico, o quando richiamati all'osservanza di obblighi loro imposti per legge persistono a violarli. Dovra' procedersi alla nuova elezione entro il termine di tre mesi.
[3]Per motivi amministrativi, o d'ordine pubblico, il termine puo' essere prorogato fino a sei mesi.
[4]Lo scioglimento e la proroga del termine sovra stabilito sono ordinati per decreto reale, il quale deve essere preceduto da una relazione contenente i motivi del provvedimento.
[5]Questi decreti sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del Regno, e un elenco ne viene comunicato ogni tre mesi al Senato e alla Camera dei deputati.
Testo vigente dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva