Art. 297

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[1]Legge 7 luglio 1889, n. 6173, art. 2.

[2]La commissione straordinaria e il commissario straordinario eletti in virtu' dell'art. 296 provvedono, con nomine da farsi fra gli eleggibili a consigliere, alla sostituzione di coloro che pel fatto dello scioglimento dei consigli siano decaduti dall'esercizio di speciali funzioni, per le quali la legge espressamente richieda la qualita' di consigliere.

[3]Le persone cosi' nominate durano in carica finche' non vengano regolarmente sostituite dai rispettivi consigli.

Testo vigente dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1898-05-04;164~art297 · fonte su Normattiva