Art. 297
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[1]Legge 7 luglio 1889, n. 6173, art. 2.
[2]La commissione straordinaria e il commissario straordinario eletti in virtu' dell'art. 296 provvedono, con nomine da farsi fra gli eleggibili a consigliere, alla sostituzione di coloro che pel fatto dello scioglimento dei consigli siano decaduti dall'esercizio di speciali funzioni, per le quali la legge espressamente richieda la qualita' di consigliere.
[3]Le persone cosi' nominate durano in carica finche' non vengano regolarmente sostituite dai rispettivi consigli.
Testo vigente dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva