Art. 298

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[1]Testo unico, art. 270, legge 2 giugno 1889, n. 6166, e legge 1° maggio 1890, n. 6837.

[2]A meno che non sia diversamente stabilito, pei singoli casi e' ammesso il ricorso in via gerarchica contro le deliberazioni delle autorita' inferiori, e questo ricorso sara' prodotto all'autorita' superiore nel termine di giorni trenta dall'intimazione della deliberazione contro la quale si ricorre.

[3]Sono fatte salve le disposizioni degli articoli 12, n. 4, e 24 della legge 2 giugno 1889, n. 6166, sul consiglio di Stato e dell'art. 19 della legge 1° maggio 1890, n. 6837, sull'ordinamento della giustizia amministrativa.

Testo vigente dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1898-05-04;164~art298 · fonte su Normattiva