Art. 299
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[1]Testo unico, art. 271.
[2]Fino a che non sia approvata una legge che regoli le spese del culto, sono obbligatorie pei comuni quelle per la conservazione degli edifizi servienti al culto pubblico, nel caso di insufficienza di altri mezzi per provvedervi.
[3]Cosi' pure fino alla promulgazione di un'apposita legge speciale, le spese pel mantenimento degli esposti restano a carico dei comuni e delle provincie, nella proporzione determinata da decreto reale, sentiti previamente i consigli provinciali e il consiglio di Stato.
Testo vigente dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva