Art. 3
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[1]Testo unico, art. 3.
[2]Il prefetto rappresenta il potere esecutivo in tutta la provincia.
[3]Esercita le attribuzioni a lui demandate dalle leggi e veglia al mantenimento dei diritti dell'autorita' amministrativa, promuovendo, ove occorra, il regolamento di attribuzioni fra l'autorita' amministrativa e l'autorita' giudiziaria, a norma della legge 31 marzo 1877, n. 3771 (serie 2ª).
[4]Provvede alla pubblicazione ed alla esecuzione delle leggi.
[5]Veglia sull'andamento di tutte le pubbliche amministrazioni, ed in caso d'urgenza fa i provvedimenti che crede indispensabili nei diversi rami di servizio.
[6]Presiede la giunta provinciale amministrativa.
[7]Sopraintende alla pubblica sicurezza; ha diritto di disporre della forza pubblica e di richiedere la forza armata.
[8]Dipende dal ministro dell'interno e ne eseguisce le istruzioni.
Testo vigente dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva