Art. 3

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[1]Testo unico, art. 3.

[2]Il prefetto rappresenta il potere esecutivo in tutta la provincia.

[3]Esercita le attribuzioni a lui demandate dalle leggi e veglia al mantenimento dei diritti dell'autorita' amministrativa, promuovendo, ove occorra, il regolamento di attribuzioni fra l'autorita' amministrativa e l'autorita' giudiziaria, a norma della legge 31 marzo 1877, n. 3771 (serie 2ª).

[4]Provvede alla pubblicazione ed alla esecuzione delle leggi.

[5]Veglia sull'andamento di tutte le pubbliche amministrazioni, ed in caso d'urgenza fa i provvedimenti che crede indispensabili nei diversi rami di servizio.

[6]Presiede la giunta provinciale amministrativa.

[7]Sopraintende alla pubblica sicurezza; ha diritto di disporre della forza pubblica e di richiedere la forza armata.

[8]Dipende dal ministro dell'interno e ne eseguisce le istruzioni.

Testo vigente dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1898-05-04;164~art3 · fonte su Normattiva