Art. 300
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[1]Legge 20 marzo 1865 art. 236.
[2]Le spese che riguardano l'istruzione pubblica non passeranno alle provincie se non quando sia approvata la legge speciale che regoli il passaggio dell'istruzione pubblica secondaria dallo Stato alle provincie.
Testo vigente dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva