Art. 301

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[1]Testo unico, art. 276.

[2]Le liquidazioni non ancora compiute nelle antiche provincie del Regno, in esecuzione dell'art. 242 della legge 20 marzo 1865, all. A, saranno condotte a compimento in conformita' di questa disposizione.

Testo vigente dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1898-05-04;164~art301 · fonte su Normattiva