Art. 302

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011. Leggi il testo vigente →

[1]Testo unico, art. 277.

[2]Diverranno comunali e provinciali gli istituti o stabilimenti attualmente a carico dello Stato che provvedono a spese obbligatorie a termini della presente legge.

[3]Un decreto reale dichiarera' quali siano questi istituti.

Testo vigente dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1898-05-04;164~art302 · fonte su Normattiva