Art. 302
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011. Leggi il testo vigente →
[1]Testo unico, art. 277.
[2]Diverranno comunali e provinciali gli istituti o stabilimenti attualmente a carico dello Stato che provvedono a spese obbligatorie a termini della presente legge.
[3]Un decreto reale dichiarera' quali siano questi istituti.
Testo vigente dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva