Art. 303
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[1]Testo unico, art. 278.
[2]I funzionari e salariati governativi addetti alle prefetture, all'istruzione pubblica, secondaria, tecnica ed elementare, ai servizi stradali e ad ogni altro ramo di servizio, che da governativo divenga provinciale, passeranno a carico delle provincie, nel numero e nel modo che verra' disposto per decreti reali, sentiti i consigli provinciali.
Testo vigente dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva