Art. 304
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011. Leggi il testo vigente →
[1]Testo unico, art. 279.
[2]I funzionari e salariati che, in virtu' dell'articolo precedente, passino dal servizio dello Stato a quello delle provincie, conservano il diritto di conseguire, sia per servizi prestati allo Stato, sia per quelli che presteranno alle provincie, quando cessino dal servizio, la pensione che a termini delle leggi vigenti spetterebbe loro, se avessero continuato a servire lo Stato.
Testo vigente dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva