Art. 305
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[1]Testo unico, art. 280.
[2]Questa pensione sara' ripartita a carico dello Stato e della provincia in ragione della somma totale degli stipendi che lo Stato e la provincia abbiano corrisposto all'impiegato.
Testo vigente dal 23 maggio 1898 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva